Greenwashing e Direttiva Green Claims: cosa cambia per l'e-commerce dal 27 settembre 2026
By
Tara Grobbelaar
·
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Dal 27 settembre 2026 scattano le sanzioni piene previste dal D.Lgs. 30/2026, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/825, nota anche come Direttiva Green Claims o Empowering Consumers Directive. La norma vieta le asserzioni ambientali generiche come "ecologico", "green" o "a impatto zero" prive di prove, si applica a chiunque venda a consumatori europei, indipendentemente da dove ha sede l'azienda, e riguarda anche i prodotti già in vendita. Chi vende online deve verificare ogni claim ambientale, mantenere solo quelli supportati da certificazioni riconosciute o prove verificabili, e aggiornare packaging e schede prodotto prima della scadenza.
Diciassette giorni. È il tempo che resta a chi vende online verso consumatori europei per mettere in ordine i propri claim ambientali prima che il greenwashing diventi pienamente sanzionabile dal 27 settembre 2026. Se le vostre schede prodotto, il packaging o le vostre campagne usano parole come "ecologico", "green" o "carbon neutral" senza prove concrete a supporto, quei claim diventano un rischio legale nel momento in cui scade il termine, indipendentemente da dove ha sede la vostra azienda.
Non è una norma isolata. Si inserisce nella stessa ondata di adempimenti 2026 del Regolamento UE Imballaggi (PPWR), e tocca gli stessi flussi di reso e packaging che probabilmente già gestite tramite il vostro sistema di resi ed etichette. Fate ora la verifica dei claim, e il resto del vostro calendario di conformità UE 2026 diventa decisamente più semplice da gestire.
Punti chiave
- Dal 27 settembre 2026 i claim ambientali generici come "ecologico", "green" e "sostenibile" sono vietati in tutta l'UE se non supportati da certificazioni riconosciute o prove verificabili.
- La norma si applica a chiunque venda a consumatori UE, indipendentemente dalla sede dell'azienda, e riguarda anche i prodotti già presenti su scaffali o in magazzino.
- I claim basati solo sulla compensazione delle emissioni ("carbon neutral", "impatto climatico ridotto") sono vietati se non accompagnati da impegni pubblici e verificabili.
- Anche i marchi di sostenibilità auto-dichiarati, senza una certificazione riconosciuta alle spalle, sono vietati.
- La norma è ufficialmente il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825. "Direttiva Green Claims" è il nome popolare; la vera proposta di Direttiva Green Claims è invece ancora bloccata in negoziato a livello europeo.
Cos'è la Direttiva Green Claims (e perché si chiama così)?
La maggior parte della copertura mediatica chiama questa scadenza "Direttiva Green Claims", ma quel nome appartiene tecnicamente a una proposta diversa. La norma che diventa pienamente sanzionabile dal 27 settembre 2026 è la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition Directive. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il 24 marzo 2026, che modifica il Codice del Consumo aggiungendo un elenco specifico di pratiche di greenwashing vietate e nuovi obblighi informativi su durabilità e riparabilità.
La vera Direttiva Green Claims (COM/2023/166, proposta nel marzo 2023) è una proposta separata e più tecnica, che avrebbe richiesto la verifica di parte terza per i claim ambientali specifici prima della pubblicazione. Quel negoziato si è bloccato dopo che la Commissione Europea ha fatto marcia indietro a metà 2025, e da allora non si è più mosso. Per questo motivo i due nomi vengono usati come sinonimi, ma solo il D.Lgs. 30/2026 ha oggi una scadenza vincolante. Entrambe le norme si inseriscono nella stessa spinta verso una comunicazione ambientale più circolare e basata su prove nel diritto UE dei prodotti.
A differenza di altre norme UE, questa non fa eccezioni per i prodotti già fabbricati o confezionati. Se un claim sulle scorte esistenti non rispetta i nuovi requisiti dopo il 27 settembre, siete esposti, anche per merce ferma in magazzino da mesi. Le autorità nazionali hanno chiarito che le aziende non saranno obbligate a distruggere fisicamente le scorte non conformi, ma dovrete coprire, correggere o rimuovere il claim prima che quel prodotto raggiunga un consumatore UE.
Chi deve adeguarsi, e quando?
In sintesi: se vendete a consumatori UE, la norma vi riguarda, indipendentemente da dove è registrata la vostra azienda. Non importa se gestite la vostra piattaforma di spedizione da Milano, Londra o New York.
| Chi | La norma si applica? | Perché |
|---|---|---|
| Aziende UE che vendono a consumatori UE | Sì | Ambito centrale della direttiva |
| Aziende extra-UE (UK, USA, altrove) che vendono a consumatori UE | Sì | Si applica indipendentemente da dove ha sede il venditore |
| Inserzioni su marketplace (Amazon, eBay, Etsy nei negozi UE) | Sì | Un claim fatto tramite un'inserzione conta comunque come comunicazione commerciale |
| Operazioni solo B2B senza claim rivolti al consumatore | Generalmente no | La direttiva modifica il diritto dei consumatori, quindi si concentra sul B2C |
| Aziende che vendono solo nel Regno Unito, senza vendite UE | No, per questa direttiva | Ma resta comunque vincolante il Green Claims Code della CMA britannica per i claim rivolti al mercato UK |
Cosa è vietato e cosa resta possibile
La norma non vieta i claim ambientali in sé. Vieta quelli che non potete dimostrare. Ecco la sintesi pratica per schede prodotto, packaging e pubblicità.
| Pratica | Esempio | Stato dal 27 settembre 2026 |
|---|---|---|
| Claim generici non provati | "Ecologico", "green", "sostenibile", "amico della natura" senza prove | Vietato |
| Claim sull'intero prodotto basati su una sola componente | "Realizzato in materiale riciclato" quando solo il packaging lo è | Vietato |
| Claim di neutralità basati solo sulla compensazione | "Carbon neutral" o "CO2 neutral certificato" basati solo su crediti di carbonio acquistati | Vietato |
| Marchi di sostenibilità auto-dichiarati | Un badge "eco" interno senza un ente di certificazione riconosciuto | Vietato |
| Claim supportati da certificazione riconosciuta | Marchio Ecolabel UE, dichiarazione ambientale di prodotto (EPD/DAP), criteri CAM rispettati | Ancora consentito |
| Claim specifici e provati, riferiti a una sola componente | "Questo packaging è realizzato con il 30% di plastica riciclata", dichiarato in modo accurato | Ancora consentito |
Come verificare e correggere le vostre asserzioni ambientali
Questo è il lavoro pratico che resta da fare per la maggior parte delle aziende. Trattatelo come un controllo in cinque passaggi su ogni scheda prodotto, etichetta e pubblicità.
Raccogliete ogni parola o frase ambientale da schede prodotto, packaging, pubblicità e inserzioni sui marketplace in un unico elenco. Non tralasciate nulla, anche se sembra secondario.
Per ogni claim, individuate la certificazione riconosciuta (Ecolabel UE, dichiarazione ambientale di prodotto, criteri CAM) o i dati documentati e verificabili che lo sostengono.
Sostituite i claim generici non provati con affermazioni specifiche e accurate ("questo packaging" invece di "questo prodotto"), oppure eliminateli del tutto.
Accompagnate ogni claim di neutralità basato su offsetting con un impegno pubblico e misurabile e un piano di attuazione, oppure eliminate il claim.
Conservate le prove agli atti e ripetete questa verifica ogni volta che cambiano packaging, fornitori o claim, non solo una volta prima della scadenza.
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La vostra roadmap di conformità al 27 settembre
Con giorni, non mesi, a disposizione, conviene pensare a questo lavoro in tre fasi anziché come a un unico grande compito.
Elencate ogni claim ambientale su packaging, schede prodotto e pubblicità. È il passaggio che la maggior parte delle aziende non ha ancora completato.
Per ogni claim, allegate una prova o certificazione reale, restringete la formulazione, oppure rimuovetelo. È qui che si risolve la maggior parte del rischio effettivo.
Ricontrollate i claim ogni volta che cambiano fornitori, packaging o certificazioni. Non è un intervento una tantum.
Date priorità ai vostri SKU più venduti e alle schede prodotto con più traffico, è lì che i claim non conformi comportano il rischio maggiore. Verificate se certificazioni che già possedete, come Ecolabel UE, una dichiarazione ambientale di prodotto o il rispetto dei criteri CAM, sostengono già un claim che state facendo, prima di dare per scontato di doverlo rimuovere.
Come si inserisce nel resto degli obblighi UE 2026
La Direttiva Green Claims non arriva da sola. È una parte di un'ondata più ampia di norme UE che ridisegna il modo in cui chi vende online confeziona, descrive e spedisce i prodotti quest'anno.
| Normativa | Scadenza | Cosa copre |
|---|---|---|
| Direttiva Green Claims / Empowering Consumers (2024/825, D.Lgs. 30/2026) | 27 settembre 2026 | Claim ambientali, marchi di sostenibilità, informazioni su durabilità e riparabilità |
| Regolamento UE Imballaggi (PPWR) | Applicazione scaglionata dal 12 agosto 2026 | Riciclabilità, etichettatura e requisiti di progettazione degli imballaggi |
| Regolamento Ecodesign per Prodotti Sostenibili (ESPR) | Applicazione scaglionata dal 2027 | Durabilità, riparabilità e dati sul ciclo di vita tramite il Passaporto Digitale di Prodotto |
Se state già lavorando sulla conformità degli imballaggi, conviene rivedere la verifica dei claim insieme alla vostra comunicazione ambientale più ampia, invece di trattare ogni scadenza come un progetto a sé.
La Direttiva Green Claims è la stessa cosa dell'Empowering Consumers Directive?
Non ufficialmente, anche se la maggior parte della stampa usa i due nomi come sinonimi. La Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, è quella pienamente sanzionabile dal 27 settembre 2026. La vera Direttiva Green Claims (COM/2023/166) è una proposta separata che introdurrebbe la verifica obbligatoria di parte terza per claim specifici; è bloccata da quando la Commissione ha fatto marcia indietro a metà 2025.
Quali claim ambientali sono vietati dal 27 settembre 2026?
Claim generici non provati ("ecologico", "green", "sostenibile", "amico della natura"), claim sull'intero prodotto basati su una sola componente, claim di neutralità basati solo sulla compensazione delle emissioni, e marchi di sostenibilità auto-dichiarati senza certificazione riconosciuta.
Riguarda anche le scorte che ho già in magazzino o sugli scaffali?
Sì. Non è previsto un periodo di transizione per le scorte esistenti. I claim non conformi diventano un problema nel momento in cui la norma si applica, anche se le autorità nazionali hanno chiarito che le aziende non saranno obbligate a distruggere le scorte, correggere o rimuovere il claim è la soluzione.
Devo adeguarmi anche se la mia azienda non ha sede nell'UE?
Sì, se vendete a consumatori UE. La direttiva si applica a chiunque venda a consumatori europei, indipendentemente da dove ha sede l'azienda.
La Direttiva Green Claims è la stessa cosa del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)?
No, sono due adempimenti completamente diversi nonostante il nome simile. Il MUD è la dichiarazione annuale sui rifiuti che le imprese presentano alla Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e riguarda la gestione dei rifiuti prodotti, non la comunicazione ambientale rivolta ai consumatori. La Direttiva Green Claims riguarda invece cosa potete scrivere su packaging, schede prodotto e pubblicità.
Posso continuare a usare certificazioni come l'Ecolabel UE o una dichiarazione ambientale di prodotto?
Sì. I claim supportati da una certificazione riconosciuta, come Ecolabel UE, una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD/DAP) o il rispetto dei criteri CAM, restano una prova valida. Il divieto colpisce i claim non provati e auto-dichiarati, non quelli certificati.
Cosa succede se non mi adeguo in tempo?
In Italia le nuove disposizioni si inseriscono nel Codice del Consumo, con controlli e sanzioni gestiti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la stessa autorità che già interviene sulle pratiche commerciali scorrette.
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